Parliamo stavolta di un tema diverso dalle dinamiche dei mercati finanziari e della pianificazione finanziaria ma l'esperienza dello studio invita a trattare l'argomento mutui.
Nell'ambito della pianificazione finanziaria viene trattata anche la parte relativa alla situazione debitoria ovvero prestiti, mutui, finanziamenti in genere.
L'innalzamento dell'inflazione ed il conseguente intervento delle Banche Centrali con l'aumento dei tassi di interesse ha influenzato un parametro da tempo "sopito" ovvero l'Euribor parametro di riferimento per i mutui a tasso variabile. Il confronto maggio 2022 - maggio 2023 evidenzia un passaggio del parametro dal territorio negativo (-0,20%) all'attuale livello intorno al 3,60% con una crescita di quasi quattro punti.
Conseguentemente le rate dei mutui agganciati a tale parametro hanno visto la quota interessi crescere e la rata progredire considerevolmente creando ovviamente preoccupazione nei titolari di mutuo a tasso variabile che hanno visto aumentare l'onere per il rimborso del debito.
Da anni nel nostro Paese è possibile la surroga del mutuo gratuitamente ovvero la cessione del proprio debito ad un istituto bancario diverso dall'originario ma questa operazione comporta una nuova valutazione del merito creditizio con esiti da verificare.
Nella finanziaria 2023 e più precisamente l’art. 1 comma 322 della L. 197/2022 ha riaperto fino al 31.12.2023 i termini per accedere ai contenuti della disciplina di cui all’art. 8 comma, 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70, che riconosce, a determinate condizioni, il diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione dei mutui ipotecari.
E' una facoltà che abbiamo visto essere poco conosciuta e quindi vi dedichiamo un post.
Nella sostanza viene riconosciuta la possibilità di rinegoziare il mutuo con la propria banca passando dal tasso variabile al tasso fisso senza costi aggiuntivi in modo da poter fruire dei tassi più convenienti per chi ha un mutuo di importo inferiore a 200.000 euro, un ISEE al di sotto di 35.000 euro e non è mai stato in ritardo con i pagamenti.
Il mutuatario ha diritto a ottenere dalla parte mutuante o finanziatore, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al minore tra:
- l’interest rate swap (IRS) in euro a 10 anni;
- l’interest rate swap (IRS) in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters.
Rimarrà invariato lo spread ovvero la percentuale pattuita nel contratto originario di mutuo e che va aggiunta al parametro di riferimento (l'Euribor nel caso di specie)
La sommatoria del parametro e dello spread determinerà il nuovo tasso di interesse applicato al mutuo.
Il tasso fisso sarà in vigore per tutta la durata residua del mutuo e le parti possono concordare un allungamento del piano di ammortamento vigente di 5 anni a condizione che la nuova durata non ecceda i 25 anni.